Statuto della Fondazione "La Grande Via ETS"

Capo I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

 

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione La Grande Via ETS" (la "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la "Normativa Applicabile").

La denominazione della "Fondazione La Grande Via ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Capo II - MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione e che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

I Fondatori sono: L'Associazione La Grande Via, il dr. Berrino Franco, la dr. Ssa Bortolazzi Enrica, la dr.ssa Vanzetti Francesca. Ai Fondatori compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ad ogni scadenza ed all'atto della costituzione. Ai Fondatori persone fisiche compete di diritto la nomina nel Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori, anche successivamente alla nomina, possono stabilire il compenso eventualmente dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione per ogni annualità della carica nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Qualora i Fondatori persone fisiche venissero a mancare o diventassero legalmente incapaci, le stesse, in precedenza, avranno provveduto in forma scritta alla designazione ciascuno di altro soggetto o persona che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esse riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa.

Qualora il Fondatore Associazione La Grande Via dovesse sciogliersi potrà, in maniera opzionale, designare in forma scritta altro soggetto persona giuridica che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esse riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa.

(I soggetti designati dai Fondatori persone fisiche e quello designato dal Fondatore La Grande Via, congiuntamente detti "Soggetti Designati).

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all 'art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all 'art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

CAPO IV - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.